Istat non profit - FAQ - Censimenti Permanenti Istat

ISTAT NON PROFIT - FAQ

DOMANDE E RISPOSTE


Caratteristiche generali della rilevazione

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È obbligatorio rispondere alla rilevazione?

Obbligo di risposta

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 (codice IST-02578), approvato con DPR 25 novembre 2020. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”).

Alla pagina di riferimento dell’indagine https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-nonprofit/normativa-e-privacy è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell’elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili” e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare l’iter di accertamento.

Sono previste sanzioni per le Istituzioni che si rifiutano di rispondere alla rilevazione?

Sanzione

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta). In particolare, l’Istituzione è sanzionabile, in base a quanto indicato nel PSN 2017/19, aggiornamento 2019 e successivi aggiornamenti, qualora l’unità di rilevazione impieghi almeno 3 dipendenti al momento dell’avvio della procedura di accertamento. Alla pagina di riferimento dell’indagine https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/normativa-e-privacy è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell’elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili” e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare l’iter di accertamento.

Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati – 23 settembre 2022 –, questo Istituto attiverà la procedura per l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 25 novembre 2020). L’accertamento verrà eseguito tenendo conto del regolare ricevimento delle comunicazioni trasmesse da Istat e dei valori soglia in possesso dell’unità di rilevazione al momento dell’accertamento, così come esplicitati nel PSN in vigore e disponibili nei registri utilizzati dal titolare della rilevazione.

La sanzione per Enti e Società va dai 516 ai 5.164 euro (consultabile al link https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/sanzioni-amministrative).

Come verranno elaborati e diffusi i dati raccolti con i questionari?

Uso dei dati

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati alla Commissione europea (Eurostat), nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013 e dal Regolamento (UE) n. 557/2013. I risultati della rilevazione saranno diffusi secondo modalità che non consentono di risalire ai soggetti ai quali i dati raccolti si riferiscono. Le misure adottate dall’Istat per la per la protezione dei dati trattati nell’ambito della “Rilevazione campionaria sulle Istituzioni non profit” e del “Censimento permanente delle Istituzioni non profit” sono descritte nel “Piano generale del censimento permanente delle Istituzioni non profit” (vedi sotto “Riferimenti normativi”). Il trattamento dei dati personali è limitato ai soli “dati di contatto” delle Istituzioni non profit contenenti informazioni sui rispettivi rappresentanti legali o organi. Tali dati sono trattati da Istat in quanto strettamente necessari allo svolgimento della rilevazione. I “dati di contatto” sono tratti dal Registro statistico delle Istituzioni non profit di cui Istat è titolare ai sensi del Programma statistico nazionale (codice IST-02582).

Chi è il titolare del trattamento dei dati forniti col questionario?

Titolare dei dati

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento è l’Istat – Istituto nazionale di statistica che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche e al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, effettuano il trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla fase della raccolta dei dati e alla gestione del Numero Verde 800.188.847.

Si possono rettificare i dati inseriti nel questionario DOPO la scadenza della rilevazione?

Diritto di rettifica

L’Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l’esercizio dei diritti degli interessati (art. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L’esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003).

Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat (responsabileprotezionedati@istat.it). L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento)”.

Qual è il periodo di rilevazione dell’indagine?

Tempistica

La rilevazione inizia il 10 marzo 2022 e termina il 23 settembre 2022, così come indicato nella lettera informativa inviata a tutte le Istituzioni incluse nel campione dell’indagine.

Quale è il termine di raccolta dei dati dell’indagine?

Tempistica

La rilevazione termina il 23 settembre 2022, così come indicato nella lettera informativa inviata a tutte le Istituzioni incluse nel campione dell’indagine.

Quale è il periodo di riferimento dei dati dell’indagine?

Tempistica

n generale i dati richiesti sono relativi all’anno 2021. In particolare, i dati di carattere strutturale, come ad esempio il numero di risorse umane impiegate, si riferiscono al 31 dicembre 2021. I quesiti relativi alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si riferiscono al biennio 2020-2021.

Cosa significa “modulo long form”?

Modelli di questionario

La rilevazione si articola in due differenti moduli di indagine, denominati long form e short form, che prevedono due liste differenziate di unità rispondenti, cui sono associati questionari diversi nonché differenti tecniche di rilevazione. Nel caso di modulo short, il questionario è semplificato in quanto contiene un numero inferiore di quesiti, e la compilazione avviene esclusivamente con tecnica Capi (modalità di intervista faccia a faccia da parte di un rilevatore).

Quali sono le tecniche di rilevazione?

Tecniche di rilevazione

Le tecniche di rilevazione sono 2: Capi (Computer Assisted Personal Interviewing) e Cawi (Computer Assisted Web Interviewing). Nella tecnica Capi, modalità esclusiva dei moduli short, l’istituzione non profit viene contattata da un rilevatore autorizzato dall’Istat per lo svolgimento dell’intervista faccia a faccia presso la sede dell’istituzione.

La tecnica Cawi consiste nella compilazione del questionario in via telematica utilizzando le credenziali riportate nella lettera informativa e riguarda le Istituzioni con modulo long. Tali Istituzioni, possono anche fare richiesta di intervista con il rilevatore.

Come avviene l’invio definitivo del questionario?

Invio definitivo (long Cawi)

Terminata la compilazione di tutte le parti del questionario e della sezione ALTRE INFORMAZIONI è possibile visionare le risposte fornite alla pagina Riepilogo.

In particolare, la schermata finale si compone di tre parti:

1) Sulla sinistra è visualizzato l’elenco delle sezioni del questionario che risultano compilate (RIEPILOGO DELLE SEZIONI), contrassegnate da un segno di spunta verde. Se si clicca sul segno di spunta si rientra nuovamente nella relativa sezione.

N.B. Una volta rientrati in una sezione del questionario occorrerà scorrerla completamente mediante il tasto SALVA E PROCEDI affinché risulti di nuovo completata e sia possibile procedere all’invio definitivo.

2) Al di sotto del Riepilogo delle sezioni è visualizzato il RIEPILOGO DELLE RISPOSTE, ossia l’anteprima del questionario in cui sono riportate tutte le risposte fornite.

3) Sulla destra della schermata sono riportare alcune avvertenze che è importante leggere prima di procedere all’invio.

Al di sotto delle avvertenze si trova il tasto PROCEDI. Una volta cliccato sul tasto viene visualizzata una pagina da cui procedere con l’invio cliccando sul tasto INVIA IL QUESTIONARIO.

Il sistema informatico rilascia una ricevuta che prova l’avvenuta compilazione?

Ricevuta (long Cawi)

Dopo l’invio definitivo del questionario è possibile scaricare in formato pdf la copia del questionario compilato e della ricevuta di avvenuta compilazione. È inoltre possibile inserire un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la ricevuta.

E’ possibile avere una copia del questionario compilato?

Copia del questionario compilato (long Cawi)

Dopo l’invio definitivo del questionario, sulla schermata compare l’opzione di scaricare in formato pdf la copia del questionario compilato.

E’ possibile essere intervistato telefonicamente?

Intervista telefonica (long)

Non è possibile effettuare l’intervista per telefono. Può procedere alla compilazione via web del questionario autonomamente, seguendo le indicazioni della lettera informativa. In alternativa può prenotare l’intervista telefonando al Numero Verde 800.188.847, un rilevatore incaricato munito di tesserino di riconoscimento e tablet, procederà a fare un’intervista faccia a faccia presso la sede della sua Istituzione.

In che modo può procedere alla compilazione del questionario?

Modalità compilazione e restituzione (long)

Dal 10 marzo al 23 settembre 2022 sarà possibile compilare il questionario on line.
Qualora non fosse possibile compilarlo on line, telefonare entro il 9 settembre 2022 al Numero Verde 800.188.847 per richiedere un appuntamento con un rilevatore. A partire dal 10 settembre 2022 non sarà più possibile richiedere un appuntamento con il rilevatore e pertanto si potrà effettuare la sola compilazione online.

È possibile modificare un appuntamento già fissato con il rilevatore?

Modalità compilazione e restituzione

Sì, è possibile cambiare l’appuntamento telefonando al Numero Verde 800.188.847.
È attivo anche un sistema di gestione on line dei contatti e degli appuntamenti con i rilevatori sul sito www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit, cliccando sull’immagine “Intervista con il rilevatore”. Basterà inserire il codice utente della Sua Istituzione presente nella lettera informativa per avere i riferimenti del rilevatore così da poterlo contattare.

È possibile ricevere il facsimile del questionario, compilarlo e inviarlo per email o pec?

Modalità Compilazione (long)

Il facsimile del questionario completo è disponibile nel sito https://www.istat.it/it/ censimenti/istituzioni-non-profit sotto la voce Documentazione, ma non può essere utilizzato come alternativa alle modalità di compilazione descritte nella Lettera Informativa.

Ho smarrito la lettera Informativa cosa posso fare?

Smarrimento lettera Informativa (long)

In caso di smarrimento della lettera informativa non è possibile inviare duplicato ma può consultare e scaricare il facsimile non personalizzato (senza codice utente e pin) al sito https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit sotto la voce Documentazione.

Ho smarrito le credenziali, cosa posso fare?

Smarrimento delle credenziali (long)

Può inviare una email all’indirizzo censimento.inp@istat.it, indicando:

  • Denominazione e codice fiscale dell’unità per la quale si richiedono le credenziali.
  • Nome, cognome e codice fiscale del soggetto richiedente.
  • Breve descrizione della motivazione della richiesta.
  • Indirizzo email al quale si desidera ricevere le credenziali.

Dovrà inoltre allegare una copia del documento di identità del soggetto richiedente.

Non posso compilare il questionario tramite Internet, come posso fare?

Assenza di PC/Internet (long)

Qualora non fosse possibile compilare il questionario on line, telefonare entro il 9 settembre 2022 al Numero Verde 800.188.847 per richiedere un appuntamento con un rilevatore.
Il rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento e tablet, effettuerà l’intervista faccia a faccia presso la sede dell’istituzione. A partire dal 10 settembre 2021 non sarà più possibile richiedere un appuntamento con il rilevatore e pertanto si potrà effettuare la compilazione online. Nel momento in cui prenota un appuntamento con il rilevatore, la compilazione web sarà inibita.

Chi deve essere incaricato alla compilazione del questionario?

Compilatore/Incaricato alla compilazione

Compete all’autonomia decisionale dell’Istituzione nominare l’incaricato; tuttavia si suggerisce come criterio generale che tale funzione sia attribuita a una delle seguenti figure:
Presidente/Dirigente/Amministratore, Funzionario/Impiegato, Socio/Volontario.

In quali lingue è possibile compilare il questionario?

Lingue disponibili alla compilazione

Il questionario potrà essere compilato in italiano; italiano e tedesco per le istituzioni della provincia di Bolzano. Italiano e sloveno per le istituzioni dei territori a tutela linguistica slovena.

Non riesco ad accedere al questionario online con le credenziali fornite

Accesso al questionario (long)

Contattare il Numero Verde 800.188.847.

Quali browser di navigazione internet è possibile utilizzare, e con quali versioni, nella compilazione del questionario?

Browser Supportati (long)

Tutti i browser sono supportati alla compilazione web del questionario. Se si dovessero riscontrare problemi con un browser, provare con un altro. Accertarsi che la versione del browser utilizzata sia quella più recente.

Cosa devo fare al primo accesso?

Primo accesso (long)

Per accedere alla compilazione del questionario elettronico occorre collegarsi al sito web https://raccoltadati.istat.it/inp2021/, inserire le credenziali di accesso CODICE UTENTE (USERNAME) e il PIN (PASSWORD) riportate nel box in basso della lettera informativa, spedita tramite pec o raccomandata all’Istituzione.

Dove si trovano le credenziali per accedere al questionario online?

Credenziali (long)

Le credenziali per accedere al questionario online sono riportate nel box in basso della lettera informativa spedita tramite pec o raccomandata all’Istituzione.

Ho smarrito le credenziali di accesso al questionario

Smarrimento credenziali di accesso al questionario (long)

In caso di smarrimento della password deve contattare il Numero Verde 800.188.847.

È possibile stampare il questionario prima dell’invio per poter effettuare dei controlli finali?

Stampa questionario prima dell’invio (long)

Terminata la compilazione di tutte le sezioni del questionario, è possibile visionare le risposte fornite alla pagina Riepilogo prima di procedere all’invio definitivo. Tale riepilogo non si può salvare in un file in formato pdf, pertanto la stampa sarà possibile solo nella modalità di visualizzazione del questionario dopo l’invio definitivo.

Posso compilare il questionario tramite smartphone?

Compilazione  tramite smartphone (long)

La compilazione tramite smartphone o tablet è consentita, anche se il questionario è stato pensato per la compilazione tramite Pc e notebook. Per una compilazione più agevole le consigliamo quindi, se ne è in possesso, di compilare tramite Pc o notebook.

Durante la compilazione è possibile effettuare salvataggi parziali?

Modalità Compilazione

Il questionario in lavorazione può essere salvato di volta in volta e non è necessario compilarlo completamente in un unico momento. Nei successivi accessi si ritroverà il questionario così come salvato durante il precedente.

Quali documenti sono utili per la compilazione?

Documenti utili alla compilazione

Durante la compilazione è consigliabile avere a portata di mano i seguenti documenti ufficiali dell’istituzione non profit, se disponibili:

  • Atto costitutivo o Statuto
  • Libro dei Soci
  • Libro unico del lavoro e Registro dei volontari
  • Bilanci di esercizio 2021, 2020 e 2019
  • Rapporto di rendicontazione su raccolta fondi 2021
  • Bilancio sociale 2021 / Bilancio di missione 2021

Informazioni sulle unità di rilevazione

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Come sono definite le unità di rilevazione?

Unità di rilevazione

Le unità di rilevazione del censimento sono costituite dalle istituzioni non profit, caratterizzate da autonomia decisionale e/o finanziaria e, in tale ottica, identificate in maniera univoca dal codice fiscale.

Le unità incluse nel campione che hanno una forma giuridica non pertinente al settore non profit devono compilare il questionario?

Il campo di osservazione

L’unità che dichiara di avere una forma giuridica non inclusa nel campo di osservazione del censimento deve comunque procedere alla compilazione del questionario, che prevede la possibilità di aggiornare o correggere le informazioni relative alla forma giuridica.

L’istituzione non profit con articolazione di livello nazionale (strutturata in livelli regionali, provinciali e comunali) deve includere nel questionario le informazioni sulle Istituzioni aderenti?

Istituzioni non profit e adesione a Gruppi con diverso codice fiscale

No, le istituzioni non profit aderenti ad un’organizzazione di livello superiore non sono unità locali dell’Istituzione non profit nazionale o regionale perché hanno un diverso codice fiscale, e quindi sono dotate di autonomia istituzionale e finanziaria.

Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit (cooperativa sociale) segnala di aver subito un evento societario (incorporazione di unità già esistente, nascita da unità esistente, acquisizione di altra unità) e chiede informazioni sulle modalità di compilazione?

Eventi societari (solo per cooperative sociali)

La INP che risulta dalla fusione o INP incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi delle Unità partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti preesistenti in base all’art. 2504 bis del Codice Civile. Per tale motivo la INP incorporante assume l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le informazioni e i dati richiesti nel questionario. In caso di operazione di incorporazione si richiede di verificare con attenzione ed eventualmente aggiornare le informazioni anagrafiche dell’unità (in particolare il codice fiscale, la denominazione e la PEC), precompilate nella Sezione 1 del questionario. La INP che risulta dalla fusione o l’incorporante deve compilare il questionario a lei assegnato considerando, nelle risposte da fornire, anche i dati dell’incorporata, qualora l’evento si sia verificato prima o durante il 2021, anno di riferimento dell’indagine.

Sezioni del questionario

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SEZIONE 1

DATI ANAGRAFICI E STATO DI ATTIVITÀ

Come viene definita la sede centrale di un’istituzione non profit?

È il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’istituzione non profit e dove operano i suoi organi istituzionali, amministrativi o di rappresentanza. Nel questionario delle Istituzioni non profit la sede centrale è identificata dalle informazioni anagrafiche precompilate riportate nel primo quesito del questionario (da verificare ed eventulamente modificare, integrare o correggere a seguito di eventuali variazioni).

Perché nel questionario è indicato il Codice Fiscale in un apposito campo precompilato?

Il codice fiscale è l’elemento di identificazione dell’istituzione non profit: esso è quindi fondamentale per la costruzione e l’aggiornamento del Registro statistico delle istituzioni non profit. Tramite esso è possibile identificare univocamente ogni unità presente nel registro e tenere traccia di tutti i cambiamenti avvenuti nel tempo.

Cosa fare se le informazioni anagrafiche dell’istituzione non profit (denominazione e/o indirizzo) sono cambiate?

Se le informazioni anagrafiche sono cambiate è possibile aggiornarle inserendo le informazioni corrette negli appositi campi del quesito 1.1. mediante il tasto “modifica” che permette di modificare le inofrmazioni precompilate.

Quando un’istituzione non profit è considerata attiva?

È considerata attiva l’istituzione non profit che, alla data di riferimento della rilevazione, svolge attività, anche a carattere stagionale, e impiega per lo svolgimento di tale attività risorse umane e/o economiche.

Quando un’istituzione non profit è considerata inattiva?

È considerata inattiva l’istituzione non profit che, alla data di riferimento della rilevazione, non svolge attività e non impiega risorse umane ed economiche o che ha sospeso temporaneamente la propria attività in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19 oppure a causa di eventi fortuiti (incendio, terremoto, ecc.), ristrutturazione dei locali, problemi economici contingenti. È inattiva anche l’unità che, pur se costituita formalmente, non ha ancora iniziato l’attività, l’unità posta in scioglimento e liquidazione, l’unità sottoposta a procedure concorsuali di natura liquidatoria.

Quando un’istituzione non profit è considerata cessata?

È considerata cessata l’istituzione non profit che ha terminato definitivamente la propria attività, con la totale disgregazione del relativo patrimonio. La data di cessazione è il momento in cui cessa effettivamente l’attività e/o l’unità presenta denuncia di cessazione dell’attività. Non costituiscono cessazione dell’attività il trasferimento in altra sede o la modifica dell’assetto proprietario dell’unità.

L’istituzione non profit che al 31 dicembre 2021 aveva sospeso temporaneamente la propria attività deve compilare il questionario?

Sì. L’istituzione non profit che al 31 dicembre 2021 aveva sospeso la propria attività in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19 oppure a causa di eventi fortuiti (quali ad es. incendio, terremototo, ecc.), ristrutturazione dei locali o problemi economici contingenti, è considerata inattiva e deve compilare il questionario fornendo le informazioni solo per alcuni quesiti (come specificato nel questionario e nella guida alla compilazione). Si precisa che l’inattività dell’istituzione non profit al 31 dicembre 2021 non solleva l’unità dall’obbligo di risposta alla rilevazione.

Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit risulta cessata al momento della compilazione?

L’istituzione non profit cessata al momento della compilazione deve indicare la data di cessazione. Se l’istituzione non profit risulta cessata entro il 31/12/2020, è tenuta a compilare solo i quesiti delle Sezioni 1. Anagrafica e stato di attività e 8. Altre informazioni. Se l’istituzione non profit risulta cessata dopo il 31/12/2020, deve proseguire con la compilazione del questionario rispondendo al quesito successivo riguardante lo stato di attività al 31/12/2021. Se l’istituzione non profit risulta cessata anche alla data di riferimento del Censimento (31 dicembre 2021) deve compilare il questionario per le sole informazioni richieste (specificate nel questionario e nella guida alla compilazione).

Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit risulta inattiva al momento della compilazione?

L’istituzione non profit inattiva al momento della compilazione che risulta attiva alla data di riferimento del Censimento (31 dicembre 2021) deve compilare il questionario in tutte le sue parti.
L’istituzione non profit inattiva al momento della compilazione che risulta inattiva o cessata anche alla data di riferimento del Censimento (31 dicembre 2021) deve compilare il questionario per le sole informazioni richieste (specificate nel questionario e nella guida alla compilazione).

Come compilano le istituzioni non profit che indicano di non aver svolto attività per inattività o cessazione dall’inizio dell’anno nel 2020 o nel 2021 (modalità 4 del quesito 1.4)?

Le istituzioni non profit che indicano di non aver svolto attività per inattività o cessazione dall’inizio dell’anno nel 2020 o nel 2021 compilano il questionario per le sole informazioni richieste (specificate nel questionario e nella guida alla compilazione). In particolare, per i quesiti relativi alla forma giuridica (2.1) e all’attività (5.1), rispondono riferendosi alle informazioni contenute nello statuto o atto costitutivo e all’attività svolta in generale prima della cessazione o dell’inattività.

Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit (cooperativa sociale) è stata incorporata in un’altra Unità ed è cessata?

Se la lettera informativa è stata presa in carico dall’Unità incorporante, quest’ultima assume tutti i diritti e gli obblighi delle Unità partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti preesistenti in base all’art. 2504 bis del Codice Civile. Pertanto essa è tenuta a compilare il questionario per conto dell’unità a cui era indirizzato il questionario. Se la INP incorporata è cessata entro il 31/12/2021, l’Unità incorporante è tenuta a compilare solo i quesiti delle Sezioni 1 Anagrafica e stato di attività e 8: Altre informazioni. Una volta indicata la data di cessazione dell’Istituzione non profit, sarà il sistema di filtri a indirizzare direttamente ai quesiti pertinenti. Se la INP incorporata è cessata dopo il 31/12/2021, l’Unità incorporante è tenuta a compilare il questionario in tutte le parti richieste. Si ricorda che le informazioni da inserire dovranno riguardare esclusivamente l’Unità incorporata a cui è stata indirizzata la lettera informativa e identificata in maniera univoca dal Codice fiscale.

SEZIONE 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Quali quesiti deve compilare l’unità di rilevazione che indica al quesito 2.1 una forma giuridica non inclusa nel campo di osservazione del censimento?

La compilazione del questionario da parte di un’istituzione che al quesito 2.1 indica una forma giuridica fuori dal campo di osservazione del censimento dipende dal modello di rilevazione ad essa assegnato. Se l’istituzione compila il modello short, dopo aver indicato la forma giuridica, deve compilare il questionario in tutte le sue parti. Se l’istituzione compila il modello long, dopo aver indicato la forma giuridica, è tenuta a compilare solo i quesiti della sezione 8. Altre informazioni.

Dove è possibile trovare la forma giuridica dell’istituzione non profit?

La forma giuridica dell’istituzione non profit è riportata nell’atto costitutivo o nello statuto.

Che cos’è lo Statuto?

Lo Statuto è un atto che stabilisce lo scopo dell’istituzione non profit, fissando le regole che ne disciplinano la vita interna, come ad esempio le condizioni per l’ammissione dei soci, le cause di esclusione, i loro diritti e i loro obblighi, gli organi deliberativi, le possibili cause d’estinzione, la liquidazione e devoluzione degli organi residui. Esso costituisce allegato all’Atto costitutivo dell’istituzione non profit.

Cos’è l’atto costitutivo?

È un atto pubblico, autenticato o registrato che comprova la costituzione dell’istituzione non profit. In esso sono indicati lo scopo dell’istituzione non profit, le condizioni per l’ammissione degli associati e il loro recesso, le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione. Parte integrante dell’atto costitutivo è lo statuto, che contiene le norme relative al buon funzionamento dell’istituzione non profit.

I riconoscimenti di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), Organizzazione non governativa (ONG), Organizzazione di volontariato (ODV), Associazione di promozione sociale (APS), Associazione sportiva dilettantistica (ASD), Impresa sociale, Ente di Terzo Settore, sono delle forme giuridiche?

No. Tali riconoscimenti sono status o qualifiche acquisiti in virtù di normative specifiche.

Che cos’è un’associazione sportiva dilettantistica?

È un Ente associativo non commerciale, privo di fini di lucro, affiliato alla federazione sportiva nazionale di riferimento (o ente di promozione sportiva), che svolge attività sportiva dilettantistica certificata e riconosciuta dal CONI. La Legge 289/2002 (art. 90) prevede, tra l’altro, l’obbligo da parte di tale Associazione di inserire nella propria denominazione la dicitura “Associazione sportiva dilettantistica”.

Che cos’è una società sportiva dilettantistica?

È una società di capitali o cooperativa, priva di fini di lucro, costituita ai sensi della Legge 289/2002 (art. 90) e successive modifiche. Lo status di società sportiva dilettantistica è certificato e riconosciuto attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale tenuto dal CONI.

Che cos’è un’associazione non riconosciuta?

È un organismo costituito da un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico. Le associazioni non riconosciute sono enti senza il riconoscimento statale e quindi privi della personalità giuridica e del riconoscimento previsto dal D.P.R. 361/2000. Lo scopo perseguito dalle associazioni non riconosciute è non lucrativo. Nella rilevazione campionaria viene rilevata la forma giuridica di Associazione, che include sia le associazioni riconosciute sia le associazioni non riconosciute.

Che cos’è un’associazione riconosciuta?

Nella rilevazione campionaria viene rilevata la forma giuridica di Associazione, che include sia le associazioni riconosciute sia le associazioni non riconosciute. L’associazione riconosciuta è un ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica e caratterizzato da una struttura associativa, a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone. Tale ente non ha una finalità lucrativa ed è caratterizzato dalla preminenza delle volontà degli associati. Ai sensi del D.P.R. 361/2000 le associazioni acquistano personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso gli Uffici Territoriali di Governo (ex Prefetture) ovvero le regioni o le province autonome competenti (art.7). Il codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) ha previsto una ulteriore modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e il possesso di determinati requisiti. Le associazioni riconosciute già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora siano iscritte al RUNTS, acquisteranno la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al registro unico nazionale. L’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l’iscrizione nel RUNTS.

Che cos’è un’associazione di promozione sociale (APS)?

Un’associazione di promozione sociale può configurarsi come associazione riconosciuta o non riconosciuta, movimento, gruppo, coordinamento o federazione, costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Un’APS è riconociuta tale ai sensi della legge 383/2000.

Che cos’è il comitato?

Il comitato è un organismo formato da un numero ristretto di persone costituito per portare a termine un’iniziativa, un compito d’interesse collettivo; il Codice civile stabilisce le regole di responsabilità degli organizzatori e dei componenti per la conservazione e la destinazione di eventuali fondi raccolti (artt. 39, 40, 41 e 42).

Se l’istituzione non profit ha come forma giuridica “Consorzio”, come procede alla compilazione del quesito 2.1?

Se l’istituzione non profit è un “Consorzio di diritto privato”, il rispondente deve indicare la modalità corrispondente al quesito 2.1. Se l’istituzione non profit è un Consorzio di cooperative sociali, il rispondente deve scegliere la modalità “Cooperativa sociale”. Il consorzio di cooperative sociali è infatti una società cooperativa avente la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. [L. 381/1991, art. 8].

Che cos’è un ente morale?

L’ente morale è un’istituzione non profit cui è riconosciuto il carattere di persona giuridica, soprattutto nella sfera del diritto privato.

Che cos’è un’impresa sociale?

L’impresa sociale è una qualifica che può essere acquisita (e riconosciuto) da soggetti che svolgono un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Se l’istituzione non profit è un Ente ecclesiastico deve procedere alla compilazione del questionario?

Sì, deve procedere alla compilazione del questionario. L’Ente ecclesiastico è un ente civilmente riconosciuto ex L. 222/1985, o un’ente religioso di confessione diversa da quella cattolica, con cui lo Stato ha stipulato patti e/o intese. Gli enti ecclesiastici sono coinvolti nella rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit in quanto hanno finalità non lucrative. Tra gli enti ecclesiastici inclusi nella rilevazione campionaria vi sono, ad esempio: parrocchie, confraternite e/o istituti religiosi che svolgono anche attività socio-assistenziali, culturali, sportive e/o ricreative, educative, sanitarie; associazioni di fedeli.

Nel caso di ex-IPAB che si dichiarano enti pubblici e quindi privi di personalità giuridica di natura privata, come è possibile procedere alla compilazione del questionario?

Il D.Lgs 207/2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, ha stabilito che le IPAB – Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza – si trasformassero, a seconda dei requisiti da esse possedute, in una delle seguenti tipologie di enti:
a) aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP);
b) persone giuridiche di diritto privato (fondazioni o associazioni).
Le ex-IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato (fondazioni o associazioni) sono incluse nel campo di osservazione del censimento delle istituzioni non profit e come tali vanno rilevate.
Le ex-IPAB trasformate aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono escluse dal campo di osservazione del censimento delle istituzioni non profit. In questo caso dovranno essere seguite le indicazioni relative alla compilazione del questionario da parte delle unità fuori campo di osservazione, esplicitate nella FAQ A.1

Che cos’è il registro delle persone giuridiche?

È un registro istituito presso gli Uffici Territoriali di Governo (ex Prefetture), le Regioni e le Province autonome, in funzione delle loro diverse competenze. Tramite l’iscrizione a tale registro le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica. [Art. 12 del Codice civile; L. 59/1997, D.P.R. 361/2000].

Che cos’è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. L’iscrizione al RUNTS è d’ufficio per alcune tipologie istituzionali (ODV, APS, ONLUS) e obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e normative previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Chi sono i soci con diritto di voto?

Sono coloro che, con il voto espresso in assemblea, nominano le cariche associative, deliberano gli indirizzi e approvano i risultati della gestione degli amministratori dell’istituzione non profit.

L’istituzione non profit con articolazione di livello nazionale, strutturata in livelli regionali, provinciali e comunali, come deve rispondere, per ogni livello, ai quesiti relativi ai soci/associati (quesiti 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4)? L’istituzione non profit nazionale o regionale come risponde al quesito sul numero di soci/associati (persone fisiche)?

Per evitare la duplicazione dei dati, il numero dei soci/associati con diritto di voto (persone fisiche) deve essere indicato dalle strutture territoriali presso cui gli individui si iscrivono direttamente (ad es. livello comunale). L’istituzione non profit nazionale o regionale indica tra i soci/associati con diritto di voto (persone fisiche) esclusivamente quelli iscritti presso la propria sede.

Che cos’è l’organo di amministrazione?

Per organo di amministrazione si intende il soggetto istituzionale che sovraintende alle attività e alla gestione dell’istituzione non profit.

Quali istituzioni non profit prevedono l’organo di amministrazione?

Nell’ambito delle diverse forme giuridiche rappresentative del settore non profit alcuni esempi di organo di amministrazione sono rappresentati da: il Consiglio direttivo per le Associazioni, il Consiglio generale (detto anche Collegio dei fondatori o Consiglio dei fondatori o Comitato d’indirizzo) o in assenza di questo il Presidente per le Fondazioni, il Consiglio d’amministrazione per la Cooperativa sociale.

SEZIONE 3

RISORSE UMANE

Che cosa s’intende per “Volontari in organico”?

Il volontario è colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione non profit. Sono convenzionalmente definiti “in organico” i volontari sui quali l’istituzione non profit può contare per realizzare le proprie attività.

Chi sono gli operatori volontari del Servizio Civile Universale?

Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale sono giovani tra i 18 e i 28 anni di età selezionati per progetti finalizzati alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio (Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 78 del 03 aprile 2017).

I religiosi (sacerdoti e/o individui appartenenti ad un ordine religioso) che prestano volontariamente la propria opera nell’ambito dell’istituzione non profit vanno inseriti tra i volontari?

No. I religiosi che prestano la propria opera volontaria devono essere indicati al quesito 3.5.

Qual è la definizione di lavoratore retribuito in organico al 31/12/2021?

I lavoratori retribuiti dell’istituzione non profit al 31/12/2021 sono gli occupati che, alla data di riferimento, sono legati all’unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale percepiscono una retribuzione. Le figure contrattuali previste nel quesito 3.1.1 sono: i lavoratori dipendenti, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con contratto di prestazione occasionale.

Quali figure sono incluse nella voce 1 “Dipendenti” del quesito 3.3.1?

Tra i dipendenti dell’istituzione non profit al 31/12/2021 devono essere inclusi: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti; i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); i religiosi che prestano la propria attività nell’unità giuridico-economica e che sono iscritti nel libro unico del lavoro dell’unità; i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, Cassa Integrazione Guadagni. Non sono da considerare dipendenti: i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una partecipazione agli utili d’impresa o a forfait; per le società di capitali: il presidente, l’amministratore delegato, i membri in carica dei consigli d’amministrazione della società o dei consigli direttivi; il personale che lavora esclusivamente su commissione nell’industria; il personale retribuito integralmente a provvigione; i coadiuvanti familiari; i volontari e i soci che, pur lavorando effettivamente nell’unità giuridico-economica, non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; il personale che, pur lavorando presso l’unità giuridico-economica, è dipendente di altre unità giuridico-economiche o è iscritto nel libro unico del lavoro di altre unità giuridicoeconomiche (es. le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di somministrazione di lavoro); i soggetti remunerati con fattura; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non retribuita.

L’istituzione non profit che abbia lavoratori distaccati presso altri soggetti istituzionali (imprese e/o istituzioni), ai sensi del D.lgs. 276/2003 deve inserirli tra i lavoratori retribuiti?

No. I lavoratori dell’istituzione non profit distaccati presso un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (ad esempio un’organizzazione sindacale, un’associazione sportiva, un’associazione di volontariato nell’ambito di collaborazioni con altre associazioni e/o enti pubblici, una fondazione, un altro ente privato operante nell’ambito educativo e/o della ricerca) non devono essere inclusi inclusi tra le tipologie di risorse umane (retribuite o volontarie) previste dal questionario. (Sezione 3).

I lavoratori temporanei (ex interinale) vanno inseriti tra i lavoratori retribuiti dell’istituzione non profit?

No. Il lavoratore temporaneo è assunto da un’agenzia di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzata (impresa fornitrice) che pone uno o più lavoratori a disposizione dell’unità giuridico-economica che ne utilizza la prestazione lavorativa (impresa o istituzione utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. [D.lgs. 276/03 artt. 20-28].

Dove è possibile inserire i professionisti che operano in regime di partita IVA?

I professionisti che operano presso l’istituzione non profit in regime di partita IVA non sono inclusi tra le tipologie di lavoratori retribuiti previste dal questionario. Qualora presenti è necessario riportare i relativi importi di spesa sostenuti dall’istituzione non profit per le suddette prestazioni, indicandone la quota percentuale come acquisti di beni e servizi (punto 4 del quesito 4.5.1, nel caso di bilancio per competenza; punto 4 del quesito 4.8.1 nel caso di bilancio per cassa o in forma ibrida).

Chi è il lavoratore con contratto di prestazione occasionale?

Il contratto di prestazione occasionale si applica nei casi in cui l’attività lavorativa sia occasionale, saltuaria o di ridotta entità, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

Se l’istituzione non profit ha unità locali all’estero, i lavoratori impiegati presso tali unità devono essere inseriti tra le risorse umane?

Sì, le risorse umane operanti presso le unità locali collocate all’estero devono essere conteggiate nel quesito 3.1.1 secondo le voci corrispondenti alle diverse tipologie di risorse umane previste.

Come devono essere inquadrati figure come atleti, allenatori, istruttori sportivi, accompagnatori che svolgono la propria attività presso una Associazione/Società sportiva dilettantistica?

Gli atleti, allenatori, istruttori, accompagnatori e/o altre risorse umane che, nell’ambito di un’istituzione non profit (in particolare Associazione/Società sportiva dilettantistica), svolgono attività con finalità altruistiche e/o solidaristiche oppure a supporto delle attività istituzionali dell’istituzione non profit (funzioni di segreteria, organizzative, di raccolta fondi, etc) senza ricevere alcun corrispettivo devono essere inseriti tra i volontari (SEZIONE 3 RISORSE UMANE (quesito 3.2.1 e successivi).
Gli atleti, allenatori, accompagnatori, istruttori e/o altre risorse umane che svolgono, presso società o associazioni sportive dilettantistiche, un’attività retribuita in base ad un contratto di lavoro, devono essere inseriti tra i lavoratori retribuiti nel quesito 3.1.1 in base alla forma contrattuale. In particolare, alla voce 4.1 se percepiscono compensi e/o indennità sulla base di specifici contratti di collaborazione e/o di incarichi (art.67 TUIR); alla voce 4.2. se percepiscono solo indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa e premi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Dove devono essere indicati i dipendenti in aspettativa sindacale non retribuita che prestano attività nel sindacato?

I dipendenti in aspettativa sindacale non retribuita (art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi della L. 300/1970 e del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564) qualora siano retribuiti dall’unità istituzionale rispondente, devono essere indicati fra i lavoratori retribuiti, al quesito 3.1.1 a seconda della tipologia contrattuale corrispondente.

I lavoratori distaccati che svolgono, a tempo pieno o parziale, attività sindacale dove devono essere indicati?

I dipendenti ai quali viene riconosciuto il distacco sindacale, in base al quale essi hanno diritto a svolgere, a tempo pieno o parziale, attività sindacale (se componenti degli organismi direttivi delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali rappresentative), con conseguente sospensione dell’attività lavorativa (artt. 5, 7, 14 – 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per le aree dirigenziali) non devono essere indicati tra le risorse umane dell’istituzione non profit.

Dove devono essere indicati i lavoratori a chiamata o lavoratori con contratto di lavoro intermittente?

I lavoratori a chiamata devono essere indicati fra i lavoratori retribuiti, nel quesito 3.1.1, alla voce 1 “Dipendenti”.

Come occorre rispondere al quesito 3.6 sull’attività svolta dai VOLONTARI nell’ambito dell’istituzione non profit?

Per rispondere al quesito 3.6 sull’attività dei volontari, occorre fare riferimento alle attività da questi concretamente svolte nell’ambito dell’istituzione non profit e non all’attività lavorativa che il volontario svolge al di fuori dell’istituzione non profit

SEZIONE 4

RISORSE ECONOMICHE

Che cos’è il bilancio?

È il documento contabile redatto dagli amministratori di un’unità giuridico-economica alla fine di ogni periodo amministrativo (solitamente individuato al 31 dicembre di ogni anno), formato da tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Il conto economico riepiloga i costi e i ricavi di un determinato periodo e consente l’individuazione del risultato economico netto (utile o perdita) relativo allo stesso periodo; lo stato patrimoniale descrive l’entità e la natura degli investimenti (attività) e dei finanziamenti (capitale netto e passività) in essere ad una certa data; la nota integrativa fornisce una descrizione quali-quantitativa delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale. [Artt. 2423 e segg. c.c.].

Che cos’è il bilancio/rendiconto in forma ibrida?

È un documento contabile che può essere redatto nel caso si abbia la necessità di avere più tipologie di informazioni relative ai movimenti finanziari. Alcuni costi e ricavi sono contabilizzati secondo il principio di competenza (relativi all’attività commerciale), altri incassi e pagamenti sono contabilizzati secondo il criterio di cassa (relativi all’attività istituzionale), mantenendo il collegamento con gli esercizi finanziari precedenti.

Che cos’è il bilancio/rendiconto per cassa?

È il documento contabile in cui le entrate e le uscite coincidono con gli incassi e i pagamenti, indipendentemente dal periodo a cui questi fanno riferimento.

Che cos’è il bilancio/rendiconto per competenza?

È il documento contabile in cui i costi e i ricavi sono identificati all’interno dell’esercizio a cui fanno riferimento, indipendentemente dal loro pagamento o incasso.

In quali valori vanno riportate le entrate/proventi e le uscite/oneri nei quesiti 4.4.1, 4.5.1, 4.7.1, 4.8.1?

Vanno espressi in Euro, senza virgola e senza punti.

Che cos’è il contributo IRPEF del cinque per mille (5×1000)?

È una misura fiscale che permette al contribuente di devolvere una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche (Irpef), pari al 5 per mille, a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie. Tale strumento è stato istituito sperimentalmente nel 2006 dalla legge finanziaria ed è annualmente riproposto. [L. 266/2005 e segg.] Il decreto legislativo 111 del 2017 ha operato una riforma dell’istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.

Dove devono essere indicati i proventi o le entrate relativi al contributo Irpef del cinque per mille (5×1000)?

In caso di Bilancio redatto per competenza economica, i proventi relativi al contributo Irpef del cinque per mille (5×1000) devono essere indicati al punto 7 “Proventi derivanti da strumenti di sussidarietà fiscale” del quesito 4.4.1; in caso di Bilancio redatto per Cassa o in forma ibrida, le entrate relativi al contributo Irpef del cinque per cille (5×1000) devono essere indicate al punto 10 “Entrate derivanti da strumenti di sussidarietà fiscale concessi nel 2021” oppure al punto 11, se concessi in anni diversi dal 2021, del quesito 4.7.1.

Nel caso in cui un’istituzione non profit non approvi il bilancio d’esercizio a chiusura dell’anno solare (31/12/2021) a quale bilancio dovrà fare riferimento per rispondere alla Sezione 4?

In questo caso, l’istituzione non profit deve fare riferimento all’ultimo bilancio chiuso nel 2021.

In quale voce di bilancio vanno classificate le donazioni, i lasciti e i contributi di natura non corrispettiva da parte di persone fisiche o soggetti giuridici?

Le donazioni, i lasciti e i contributi di natura non corrispettiva da parte di persone fisiche o soggetti giuridici devono essere indicati al punto 6 del quesito 4.4.1 “Contributi a fondo perduto, donazioni e lasciti” se si compila il bilancio per competenza economica, oppure al punto 9 del quesito 4.7.1 se si compila il bilancio per cassa o in forma ibrida.

In quale voce di bilancio vanno classificate i proventi/entrate derivanti da finanziamenti di progetti tramite bando o richiesta diretta

I proventi o le entrate derivanti da finanziamenti di progetti tramite bando o richiesta diretta devono essere indicati al punto 6 del quesito 4.4.1 “Contributi a fondo perduto, donazioni e lasciti” se si compila il bilancio per competenza economica, oppure nel punto 9 del quesito 4.7.1 se si compila il bilancio per cassa o in forma ibrida.

Che cosa sono i contributi a fondo perduto?

I contributi a fondo perduto sono proventi che derivano da finanziamenti di progetti tramite bando o tramite richiesta diretta.

Che cosa sono i contratti o le convenzioni onerose a cui si riferimento nel quesito 4.9?

I contratti e le convenzioni onerose sono accordi o contratti stipulati tra privati (istituzioni non profit) e Pubblica Amministrazione secondo determinate procedure di aggiudicazione. Il contratto a titolo oneroso è un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa parte consegue ricevendo la prestazione della controparte.

Che cos’è il Crowdfunding?

Il Crowdfunding è un’attività di raccolta di fondi, realizzata attraverso il contributo di persone che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure intendono sostenere un’idea innovativa.

Che cos’è il Corporate fundraising?

Il Corporate fundraising è un’attività di raccolta fondi realizzata attraverso sponsorizzazione oppure partnership con imprese.

SEZIONE 5

ATTIVITÀ

Cosa s’intende per “settore di attività”?

Per “settore di attività” s’intende l’insieme di attività omogenee svolte. Nell’ambito della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit i settori previsti dalla classificazione adottata (ICNPO) sono: cultura, sport, ricreazione; istruzione e ricerca; sanità; assistenza sociale e protezione civile; ambiente; sviluppo economico e coesione sociale; tutela dei diritti e attività politica; filantropia e promozione del volontariato; cooperazione e solidarietà internazionale; religione; relazioni sindacali e rappresentanza di interessi; altre attività.

Che cos’è il segretariato sociale (Quesito 5.1, codice 71)?

È un servizio fornito dall’istituzione non profit allo scopo di informare i cittadini sui diritti, sulle prestazioni, sulle modalità di accesso ai servizi, nonché sulle risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Che cos’è la Banca del Tempo (Quesito 5.1, codice 108)?

È un servizio fornito da un’istituzione non profit che promuove l’offerta di beni o prestazioni senza un corrispettivo in denaro ma mettendo a disposizione il prorpio tempo in un scambio reciproco.

Le attività connesse alle adozioni internazionali (informazione, formazione, sostegno e supporto organizzativo/amministrativo, ecc…) dove possono essere indicate nell’ambito del quesito 5.1?

Le attività connesse alle adozioni internazionali devono essere indicate scegliendo la voce 156 “Sostegno e adozione a distanza” del settore di attività “Cooperazione e solidarietà internazionale – Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero” del quesito 5.1.

Dove è possibile indicare le attività editoriali?

Le attività editoriali (edizione di libri, riviste ed altri periodici, pubblicazioni on line) devono essere indicate scegliendo la voce 177 dei “Servizi di informazione e comunicazione (incluse le attività editoriali)” del quesito 5.1.

Cosa si intende per progetti di edilizia sociale residenziale (social housing) (Quesito 5.1, codice 121)?

I progetti di edilizia residenziale sono finalizzati a garantire l’accesso alla casa per fasce di popolazione più fragili. Le soluzioni abitative progettate sono improntate alla condivisione di spazi e del progetto stesso.

Cosa si intende per progetti di cohousing (coresidenza) (Quesito 5.1, codice 122)?

I progetti di cohousing riguardano la progettazione e realizzazione di complessi abitativi costituiti da alloggi privati che hanno allo stesso tempo spazi comuni usati a livello collettivo e servizi condivisi. I progetti di cohousing si basano spesso sul riuso di immobili inutilizzati e edifici storici abbandonati.

Dove è possibile indicare le Residenze Sanitarie Assistenziali?

Le residenze sanitarie assistenziali devono essere indicate scegliendo la voce 61 “Gestione di strutture socio-assistenziali residenziali (incluse quelle che forniscono servizi socio-sanitari)” dei “Servizi di assistenza sociale” del quesito 5.1.

In quale quesito l’istituzione non profit può indicare le campagne di sensibilizzazione?

Le campagne organizzate dall’istituzione non profit per informare e sensibilizzare su specifici temi devono essere indicate nel Quesito 5.3 in “Campagne di informazione e sensibilizzazione”).

Cosa si intende per partecipazione a iniziative di co-programmazione? (Modalità 7 del quesito 5.3)

La co-programmazione è il processo secondo il quale le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso l’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (art 55, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

Cosa si intende per partecipazione a iniziative di co-progettazione? (Modalità 8 del quesito 5.3)

La co-progettazione è il processo secondo il quale le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso la definizione ed eventualmente la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione (art 55, comma 3, D. Lgs. 117/2017).

Cosa è l’Agenda 2030? (quesito 5.4)

L’Agenda 2030 è un programma d’azione delle Nazioni Unite per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare una prosperità diffusa entro il 2030, sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU. Si articola in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati a realizzare un progresso che soddisfi i bisogni sia delle generazioni presenti sia di quelle future.

Cosa si intende per iniziative di responsabilità sociale? (quesito 5.5)

La responsabilità sociale è definita come attenzione all’impatto etico e sociale delle attività sulla società. La propensione delle INP all’analisi e alla gestione delle problematiche d’impatto sociale ed etico, al loro interno e all’esterno, viene rilevata attraverso cinque modalità così articolate:

  • codice 1: Valutazione di impatto sociale;
  • codice 2: Misure di riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività;
  • codice 3: Acquisizione di certificazioni di qualità (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SA8000);
  • codice 4: Nomina di un referente interno per la responsabilità ambientale e/o sociale;
  • codice 5: Acquisizione di riconoscimenti per il proprio impegno in campo ambientale e/o sociale.

Cosa si intende per valutazione d’impatto sociale? (Modalità 1 del quesito 5.5)

La Valutazione d’Impatto Sociale (VIS), è la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato, effettuata secondo le diverse metodologie e strumenti a disposizione.

Cosa si intende per attività orientate alla collettività in generale? (modalità 4 del quesito 5.8)

Per attività orientate alla “collettività in generale” si intendono quelle dirette ad un vasto pubblico e non a singoli individui come, ad esempio, le attività di protezione civile in favore delle popolazioni colpite da calamità, di pubblica sicurezza e le attività di protezione dell’ambiente.

Cosa si intende per servizi orientati a persone con specifici disagi? (modalità 1, 2, 3 del quesito 5.8)

I servizi dell’istituzione non profit sono rivolti a persone quando per tali servizi è ragionevolmente possibile individuare le singole persone a cui è stato erogato il servizio concreto. Per rispondere al quesito è necessario pertanto considerare se l’attività è rivolta a individui facilmente identificabili in quanto hanno usufruito o richiesto un servizio specifico. Per “servizi a persone” non devono essere intesi i servizi rivolti alla collettività in generale. A titolo di esempio, le organizzazioni di protezione civile non devono indicare i destinatari dei propri servizi quando questi sono a beneficio della popolazione in generale (come nei casi di calamità), o se trattasi di servizi di pubblica sicurezza, eventi di carattere culturale, educativo, sportivo, ricreativo, o sociale, nel caso di altre organizzazioni.

SEZIONE 6

DIGITALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RETI DI RELAZIONE

Cosa si intende per tecnologia digitale?

Le tecnologie digitali sono un’insieme di infrastrutture e apparecchiature informatiche, strumenti e sistemi integrati, server e software, che permettono agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni o di svolgere una determinata attività. Esempi di tecnologie digitali sono la connessione ADSL e mobile, i sistemi di memorizzazione di cloud computing, le piattaforme digitali di open innovation, la robotica, la stampa 3D e la blockchain.

I social network sono una tecnologia digitale?

No. I social network sono strumenti di comunicazione che vengono utilizzati dalla INP per raggiungere diversi obiettivi istituzionali, come ad esempio la promozione delle attività, la diffusione dei risultati raggiunti e la raccolta fondi. L’utilizzo dei social network può essere indicato nel quesito 6.5.1.

Cosa si intende per modalità di comunicazione e collaborazione digitale?

Le modalità di comunicazione e collaborazione digitale sono le applicazioni, i sistemi hardware e software, le infrastrutture che promuovono e facilitano la comunicazione e la collaborazione digitale per realizzare le attività dell’istituzione non profit. Sono ad esempio modalità di comunicazione e collaborazione digitale: una rete intranet, applicazioni web come Zoom o Microsoft Teams, le piattaforme digitali per l’innovazione e la condivisione di conoscenza.

Tra gli strumenti di comunicazione, in quale categoria deve essere inserito Instagram?

Instagram deve essere inserito nella categoria di strumenti di comunicazione “Social publishing”, poiché è uno strumento di comunicazione che favorisce la diffusione di contenuti digitali agli utenti.

In quale categoria di prodotti di comunicazione devono essere inseriti i bollettini, i flyer e i volantini realizzati dall’istituzione non profit?

I bollettini, i flyer e i volantini realizzati dall’istituzione non profit, indipendentemente dal formato (cartaceo o elettronico), devono essere inseriti nella modalità “Comunicati e brochure informative”.

Nel quesito 6.6 tra i prodotti realizzati l’istituzione non profit deve inserire anche il rendiconto annuale finanziario?

No. Il rendiconto annuale finanziario non è assimilabile al bilancio sociale o di missione in cui vengono inseriti e illustrati il perseguimento delle finalità sociali, l’impiego dei volontari, il coinvolgimento degli stakeholder (caratteristiche queste proprie di un bilancio sociale o di missione).

Chi sono i soggetti con cui l’istituzione non profit ha relazioni significative, a cui si fa riferimento nel quesito 6.7?

I soggetti elencati nel quesito 6.7 sono quelli che influenzano le decisioni dell’istituzione non profit e/o che sono a vario titolo coinvolti nella sua attività, per le relazioni di scambio che con essa intrattengono o perché ne sono significativamente influenzati.

Cosa sono le organizzazioni di secondo livello?

Le organizzazioni di secondo livello, anche dette organizzazioni ombrello, riuniscono più organizzazioni accomunate da finalità comuni. Sono inclusi ad esempio: reti nazionali o internazionali, federazioni, confederazioni, leghe e unioni, network europei.

SEZIONE 7

INNOVAZIONE SOCIALE

Cosa si intende per “Innovazione sociale”?

L’innovazione sociale è definita come un nuovo prodotto, un nuovo servizio o un nuovo processo che soddisfa dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo crea nuove relazioni e nuove collaborazioni.

Nel caso in cui il progetto o l’intervento di innovazione sociale sia stato realizzato in più ambiti territoriali, quale ambito dev’essere indicato come prevalente?

Nel caso in cui il progetto o l’intervento sia stato realizzato in ambiti territoriali di diverso livello (per esempio, Comunale e Provinciale) occorre indicare quello di livello superiore (Provinciale).

Se l’INP nel corso del 2021 stava progettando o aspettando il finanziamento di un progetto o intervento di innovazione sociale, come deve rispondere al quesito 7.1?

Se la INP nel corso del 2021 non aveva svolto nessuna attività relativa alla realizzazione del progetto o dell’intervento di innovazione sociale, deve rispondere “No” al quesito 7.1.

Come si individua l’ambito territoriale di riferimento del progetto o intervento?

L’ambito territoriale può essere individuato in base al raggio d’azione delle attività che il progetto o dell’intervento di innovazione sociale realizzano sul territorio (comunale, provinciale, regionale etc.).